Licenziamento disciplinare nel pubblico impiego: riforma della sentenza di primo grado e reintegra confermata in Cassazione

Licenziamento disciplinare nel pubblico impiego: riforma della sentenza di primo grado e reintegra confermata in Cassazione

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1198/2024 del 20.12.2024, successivamente confermata dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (ordinanza n. 238/2026), ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a un dipendente comunale, disponendone la reintegrazione.

Nello specifico, la Corte ha ritenuto nulla la sanzione disciplinare espulsiva irrogata dall’Ente Comunale in quanto la contestazione disciplinare era del tutto carente della descrizione delle condotte materiali ascritte al dipendente, pregiudicandone irrimediabilmente il diritto di difesa. La Corte ha altresì precisato che l’indicazione dei fatti addebitati al lavoratore in seno alla lettera di licenziamento non sana la nullità della contestazione.

La riforma della sentenza di primo grado è dunque dipesa da un errore di impostazione giuridica del giudice di prime cure, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento ricostruendo il fatto disciplinare oltre il perimetro della contestazione.

In particolare, la sentenza di primo grado aveva valorizzato elementi e profili non chiaramente indicati nella contestazione disciplinare, supplendo alle sue carenze e attribuendo rilievo decisivo a circostanze emerse solo nel corso del giudizio.

La Corte d’Appello ha invece accolto la tesi difensiva sostenuta dallo Studio LAPLAW, riaffermando che in giudizio non è possibile integrare, precisare o ridefinire l’addebito disciplinare, pena la violazione del diritto di difesa e del principio di immutabilità delle ragioni del licenziamento.

Accogliendo la tesi difensiva dello Studio LAPLAW, la Corte ha inoltre evidenziato che la mera proposizione della denuncia/querela nei confronti del Sindaco pro tempore dell’Ente Comunale, non rileva quale fatto illecito disciplinarmente significativo, essendo tale condotta espressione del diritto di difesa di ogni cittadino che ritenga di essere a conoscenza di fatti di reato o si senta pregiudicato dalla condotta altrui, essendo rimessa all’Autorità giudiziaria ogni valutazione relativa sia all’effettiva sussistenza dei fatti denunciati, sia alla rilevanza penale degli stessi, all’antigiuridicità e alla colpevolezza.

La Cassazione, con ordinanza, ha confermato tale impostazione, dichiarando inammissibile il ricorso dell’amministrazione comunale e ribadendo che la genericità originaria della contestazione travolge l’intero procedimento disciplinare, senza possibilità di sanatoria in sede processuale.

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