COVID 19, poteri di ordinanza del Sindaco e chiusura delle scuole

COVID 19, poteri di ordinanza del Sindaco e chiusura delle scuole

Importante pronuncia cautelare ottenuta dallo Studio Labour & Public sull’utilizzo dei poteri di ordinanza del Sindaco, diretti, al rientro dalle festività natalizie e sulla base di asserite esigenze di sanificazione dei locali scolastici,  alla chiusura per ulteriori cinque giorni delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, che, a norma della legislazione emergenziale nazionale e regionale  in tempo di COVID 19,  devono restare aperte per la didattica in presenza.  

Nel bilanciamento tra diritto alla salute e diritto all’istruzione in presenza, il TAR Catania, IV sezione, con Decreto Cautelare n. 63 del 19.01.2021, ha riaffermato la prevalenza del diritto alla didattica in presenza (come da disposizioni ministeriali e regionali), in assenza di dati epidemiologici significativi. 

I temi che vengono in considerazione nella vicenda in esame,  sottesi alla pronuncia cautelare monocratica del TAR  Catania, sono sostanzialmente:  a) quello inerente  ai  limiti del potere di Ordinanza del Sindaco ex art. 50 TUEL , in materia di igiene e sanità,  come ridisegnati dalla Legislazione emergenziale in tempo di pandemia da Covid 19, in considerazione del carattere sovra nazionale della pandemia, che, quindi, sposta la competenza in materia sanitaria, nell’ordine,  sullo stato e poi sulle regioni in virtù del principio di sussidiarietà,  cosicché  il potere sindacale di ordinanza non può sovrapporsi ai campi già regolati dalla normazione emergenziale dello Stato ; b) quello relativo  al  bilanciamento tra interessi di pari rango costituzionale quali  il diritto all’istruzione e il diritto alla salute nonché  al concetto stesso di salute, posto che la didattica da remoto si sta essa stessa rivelando per certi aspetti  idonea a compromettere la salute dei discenti sotto il profilo del loro benessere psico-fisico; c) sotto il profilo dei requisiti formali e sostanziali del provvedimento amministrativo, la necessità di una congrua motivazione che ne riveli la ragionevolezza e l’aderenza all’interesse pubblico, individuato in esito ad una adeguata ponderazione.

La pronuncia cautelare in esame, infatti, pur nell’ambito della cognizione necessariamente sommaria, tipica della misura monocratica concessa, in cui ciò che viene in rilievo è solo il periculum , in specie giustificato  “dalla circostanza che, nelle more della celebrazione della camera di consiglio, la tutela cautelare risulterebbe vanificata”, ha accolto la censura di carenza di motivazione e di istruttoria, e dunque di incongruità dell’ordinanza impugnata, ritenendo che   “…b) il provvedimento impugnato fa riferimento all’esigenza di sanificare i locali scolastici in ragione dell’intervenuta presenza di operatori esterni…; c) appare assai discutibile che tale esigenza si imponga a causa della semplice presenza nei locali di personale esterno; d) risulta, poi, “ictu oculi” implausibile che tale operazione richieda cinque giorni”.

Studio legale Labour & Public – Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso – Prof. Avv. Antonio Lo Faro – Avv. Fiorella Russo – Prof. Avv. Loredana Zappalà

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