Bonus Mezzogiorno: la CGT di Catania annulla due atti di recupero per una pretesa complessiva di circa € 780.000 e riconosce l’agevolabilità delle spese per l’acquisto di un impianto fotovoltaico nel progetto di ampliamento di un centro commerciale
Con le sentenze nn. 2330 e 2331, depositate il 16 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania ha accolto i due ricorsi proposti da una società assistita dal tributarista dello Studio, Avv. Francesco Castro, annullando integralmente altrettanti atti di recupero con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva avanzato una pretesa complessiva di circa € 780.000, tra crediti d’imposta, sanzioni e interessi, in materia di investimenti nel Mezzogiorno.
La vicenda
Gli atti riguardavano crediti d’imposta utilizzati negli anni 2020 e 2022, per un importo complessivo di € 356.400, oltre interessi e sanzioni di pari importo, irrogate nella misura del 100% in conseguenza della qualificazione dei crediti come “inesistenti”.
L’Agenzia delle Entrate non aveva applicato la più favorevole misura sanzionatoria del 70% introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, ritenendo applicabile la disciplina transitoria che ne limita l’operatività alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, in deroga al principio del favor rei. Anche tale profilo era stato specificamente contestato nei ricorsi, ma è rimasto assorbito per effetto dell’integrale annullamento degli atti di recupero.
La controversia assume particolare rilievo perché affronta la nozione di “investimento iniziale” e il trattamento, ai fini del Bonus Mezzogiorno, delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico destinato all’autoconsumo e inserito in un più ampio progetto di riorganizzazione e ampliamento della capacità commerciale di una struttura produttiva esistente.
Quanto alla vicenda, la società ricorrente, operante nel settore dello sviluppo immobiliare e della gestione di centri commerciali, aveva realizzato un progetto unitario di investimento presso un centro commerciale, finalizzato all’ampliamento della capacità commerciale della struttura, alla diversificazione dell’offerta e al miglioramento dell’appetibilità economica dei rami d’azienda.
Il progetto aveva comportato: a) il frazionamento di un’unica unità immobiliare di circa 4.900 mq in due distinte unità, una destinata alla grande distribuzione alimentare e l’altra alla distribuzione non alimentare, avente a oggetto prodotti per la casa; b) l’esecuzione di opere murarie e adeguamenti impiantistici necessari alla riorganizzazione funzionale degli spazi; c) l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico destinato all’autoconsumo del complesso commerciale.
L’Agenzia delle Entrate aveva tuttavia ritenuto che l’impianto fotovoltaico costituisse un investimento isolato, non collegato al progetto di ampliamento del centro commerciale, recuperando integralmente i crediti utilizzati negli anni 2020 e 2022 e qualificandoli come “inesistenti”.
Le decisioni
La Corte ha disatteso la ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria, riconoscendo la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione ed escludendo la fondatezza della qualificazione dei crediti come inesistenti.
Secondo il Collegio, l’investimento non poteva essere esaminato considerando isolatamente il solo bene agevolato, costituito dall’impianto fotovoltaico, ma doveva essere valutato nella sua dimensione complessiva e funzionale.
L’impianto era stato infatti installato nell’ambito di un progetto unitario volto all’aumento della capacità commerciale del centro e alla riorganizzazione degli spazi destinati agli operatori della grande distribuzione. Il frazionamento dell’immobile e gli adeguamenti realizzati erano funzionali a un migliore sfruttamento economico della struttura, anche sotto il profilo dell’adattamento alle esigenze del mercato.
Ebbene, l’impianto fotovoltaico, destinato all’autoconsumo dell’intero complesso, concorreva a sua volta a migliorare le prestazioni energetiche e la produttività del bene, riducendo l’incidenza dei costi dell’energia sull’attività economica esercitata.
Un ulteriore principio di rilievo riguarda la classificazione contabile dell’investimento. La CGT ha affermato che la modalità con cui il bene viene classificato in contabilità non è, di per sé, dirimente ai fini della spettanza dell’agevolazione. La disciplina del Bonus Mezzogiorno fa riferimento a “macchinari, impianti e attrezzature varie” destinati a strutture produttive esistenti o di nuova realizzazione, attribuendo centralità alla funzione economico-produttiva del bene e alla sua destinazione nell’ambito dell’attività d’impresa.
Una qualificazione meramente formale o contabile non è, quindi, sufficiente a escludere un investimento dal beneficio. Occorre verificare concretamente se il bene sia nuovo, strumentale e inserito in un progetto diretto alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo. Le decisioni richiamano il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui la normativa non individua rigidamente le singole tipologie di beni ammissibili, ma valorizza l’elemento funzionale, rappresentato dalla destinazione dei beni a una struttura produttiva nuova o già esistente. Ciò che rileva, nella prospettiva della disciplina europea sugli aiuti regionali, non è soltanto la natura materiale del bene o della struttura interessata, ma la capacità dell’investimento di favorire lo sviluppo di attività e progetti nelle aree territoriali agevolate.
Pertanto, la nozione di investimento deve essere interpretata in una dimensione unitaria: beni e interventi collegati non possono essere artificiosamente separati quando concorrono alla realizzazione di un unico progetto economico-produttivo.
Alla luce di quanto sinteticamente riepilogato, la Corte di Giustizia Tributaria di Catania ha accolto entrambi i ricorsi e annullato integralmente gli atti di recupero relativi agli anni 2020 e 2022.
Principi e indicazioni operative per le imprese
Le sentenze rivestono particolare interesse per le imprese che abbiano utilizzato crediti d’imposta in compensazione, sorti per aver realizzato impianti, componenti di impianti o altri beni strumentali nell’ambito di più ampi progetti di ampliamento, diversificazione o riorganizzazione di strutture produttive.
Il principio che emerge è chiaro: ai fini del Bonus Mezzogiorno, l’investimento non può essere valutato attraverso una lettura frammentaria e meramente formale. Occorre, invece, considerare la funzione concretamente svolta dal bene, il suo collegamento con il progetto imprenditoriale complessivo e la sua capacità di incidere sulla produttività e sullo sviluppo dell’attività economica.
