Sanzioni disciplinari, violazione del principio di tempestività e carenza di prova della “complessità organizzativa” aziendale che ha determinato il ritardo della contestazione

Sanzioni disciplinari, violazione del principio di tempestività e carenza di prova della “complessità organizzativa” aziendale che ha determinato il ritardo della contestazione

Con sentenza n. 377/2021 del 5 marzo 2021, il Giudice del Lavoro di Siracusa ha rigettato il ricorso di Poste Italiane S.p.a. volto ad ottenere l’accertamento della legittimità di una sanzione disciplinare irrogata ad un proprio dipendente, a seguito di una contestazione d’infrazione comunicata al dipendente quasi un anno dopo dai fatti contestati. Avverso la sanzione irrogata da Poste, il dipendente aveva fatto richiesta di costituzione di Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ai sensi dell’art. 7 L. 300/1970, ma Poste non aveva aderito all’invito, agendo invece giudizialmente al fine di ottenere l’accertamento e la dichiarazione della legittimità della sanzione disciplinare irrogata.

Il Giudice del Lavoro adito, tuttavia, prima di entrare nel merito dei fatti contestati al dipendente difeso dallo Studio Labour & Public, ha accolto l’eccezione di tardività della contestazione richiamando la consolidata giurisprudenza in materia secondo la quale “il diritto che il principio dell’immediatezza della contestazione, espresso dall’art. 7, terzo e quarto comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all’esercizio del relativo potere e l’invalidità della sanzione irrogata. L’applicazione in senso relativo del principio di immediatezza non può poi svuotare di efficacia il principio medesimo, dovendosi reputare che, tra l’interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini in assenza di una obiettiva ragione e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, prevalga la posizione di quest’ultimo, tutelata ex lege, senza che abbia valore giustificativo, a tale fine, la complessità dell’organizzazione aziendale (vd. Cass. Sez. L. sent. n. 13167 del 8.6.2009)”.

Alla luce della giurisprudenza citata, nel caso di specie, il Giudice ha tuttavia ritenuto che “nessuna giustificazione ha dato la società ricorrente del decorso di ben quattro mesi dalla conoscenza del fatto per formulare la contestazione disciplinare al dipendente, se non addurre genericamente la complessità della propria organizzazione aziendale. Non vi è traccia tuttavia agli atti dell’ampiezza e della difficoltà delle verifiche eseguite, allegate nelle memorie conclusive autorizzate, che avrebbero richiesto un’accurata ispezione interna conclusasi solo con la redazione del Fraud Management Report, né dei ponderosi allegati che avrebbero reso necessaria la protrazione nel tempo delle varie attività di indagine. Dagli atti allegati al ricorso non risulta effettuata nessun’altra attività di indagine oltre all’acquisizione dei documenti trasmessi, all’acquisizione del vaglia clonato e dei documenti relativi all’apertura del libretto postale in favore del falso beneficiario del titolo e all’acquisizione delle brevi dichiarazioni rese dal dipendente. Non appare giustificato pertanto il ritardo con il quale Poste Italiane S.p.a. ha formalizzato gli addebiti disciplinari contestandoli all’incolpato” solo a distanza di quasi un anno”.

“Si tratta – come evidenzia la Prof. Avv. Loredana Zappalà, esperta nel contenzioso contro Poste Italiane e difensore del dipendente – di un risultato significativo, in quanto (in questo, come in altri casi) la strategia sanzionatoria di Poste Italiane nei confronti dei dipendenti che presuntivamente si sono resi responsabili di fatti che hanno poi causato un danno all’Azienda (poiché oggetto di truffa in cui il dipendente non era ovviamente in alcun modo coinvolto) è quella di ottenere l’accertamento di una responsabilità, da utilizzare poi come grimaldello per avviare una parallela azione di responsabilità per il danno patrimoniale (anche per ingenti somme) subito dalla società. Nel caso di specie, tuttavia, Poste non è riuscita a provare le ragioni della contestazione tardiva, non ritenendo il Giudice sufficiente il mero richiamo alla complessità di una indagine svolta da un ufficio “interno” (il Fraud Management aziendale) che esegue gli accertamenti del caso”.

Studio legale Labour & Public – Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso – Prof. Avv. Antonio Lo Faro – Prof. Avv. Loredana Zappalà

Share with

Start typing and press Enter to search