Superbonus ed errori formali nella comunicazione di opzione per lo sconto in fattura: la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia conferma l’annullamento dei provvedimenti di scarto automatizzati dell’Agenzia delle Entrate

Superbonus ed errori formali nella comunicazione di opzione per lo sconto in fattura: la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia conferma l’annullamento dei provvedimenti di scarto automatizzati dell’Agenzia delle Entrate

Con due sentenze rese il 20 febbraio 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha rigettato gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, confermando l’annullamento di due provvedimenti di scarto relativi a comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura nell’ambito di interventi “Superbonus”.

Il Condominio contribuente, assistito dal tributarista dello Studio Legale Labour & Public, l’avv. Francesco Castro, aveva impugnato i provvedimenti con cui l’Agenzia delle Entrate aveva scartato le comunicazioni trasmesse per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, relativa agli interventi agevolati eseguiti sull’immobile condominiale.

La vicenda trae origine da interventi di efficientamento energetico realizzati su un edificio condominiale, per i quali il Condominio aveva optato per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, secondo il meccanismo del c.d. “sconto in fattura”.

Le comunicazioni relative al terzo stato di avanzamento lavori erano state scartate dal sistema dall’Agenzia delle Entrate per un errore formale riferito al codice identificativo dell’asseverazione trasmessa all’ENEA.

Il Condominio deduceva che si trattava di un errore meramente formale, inidoneo a incidere sull’effettività dei lavori, sulla spettanza sostanziale dell’agevolazione e sulla corretta determinazione del credito. L’Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, aveva invece eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania aveva accolto i ricorsi presentati dal professionista dello Studio, annullando i provvedimenti di scarto. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi appello, censurando le sentenze di primo grado per asserita carenza di motivazione dei provvedimenti automatizzati, falsa applicazione della normativa in materia di remissione in bonis e carenza di interesse ad agire del contribuente.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ha rigettato entrambi gli appelli, confermando integralmente le decisioni di primo grado favorevoli al contribuente.

Di particolare rilievo è, anzitutto, l’affermazione secondo cui il provvedimento di scarto della comunicazione di opzione costituisce un atto immediatamente lesivo. Pur non trattandosi di un atto impositivo in senso stretto, lo scarto impedisce l’efficacia dell’opzione ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, incide direttamente sulla concreta fruizione dell’agevolazione e produce un effetto sostanzialmente equivalente a un diniego della modalità prescelta dal contribuente.

Ne consegue, secondo la Corte, l’ammissibilità della tutela giurisdizionale, essendo incisa una posizione soggettiva attuale e non meramente eventuale.

La Corte ha altresì escluso la carenza di interesse ad agire, evidenziando che l’interesse del contribuente deve essere valutato in concreto, tenendo conto della necessità di rimuovere un atto che ha negato l’accesso all’opzione, ha bloccato la spendibilità e la circolazione del credito e ha esposto la filiera contrattuale a rilevanti conseguenze patrimoniali.

Particolarmente significativa è anche la valorizzazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. La Corte ha infatti ritenuto che l’indicazione del codice identificativo dell’asseverazione ENEA costituisca un elemento informativo funzionale al tracciamento e al controllo, ma non incidente, di per sé, sull’effettività degli interventi, sui presupposti sostanziali dell’agevolazione o sulla spettanza della detrazione.

In tale contesto, un provvedimento con effetto radicalmente espulsivo, idoneo a determinare la perdita della possibilità di esercitare l’opzione e il blocco del credito, è stato ritenuto sproporzionato rispetto alla finalità del controllo formale, in assenza di contestazioni sulla sostanza del diritto al beneficio.

La Corte ha inoltre evidenziato che gli adempimenti formali non possono trasformarsi in un ostacolo assoluto alla fruizione dell’agevolazione quando l’Amministrazione finanziaria non contesti la spettanza sostanziale del beneficio, restando comunque impregiudicati i poteri di verifica e controllo dell’Ufficio nei termini ordinari di legge.

Le pronunce assumono particolare rilevanza nel contenzioso relativo ai bonus edilizi e alle comunicazioni di opzione per sconto in fattura e cessione del credito, poiché riaffermano la necessità di distinguere tra errori meramente formali e violazioni sostanziali, impedendo che mere anomalie informative si traducano automaticamente nella perdita del beneficio fiscale.

In conclusione, le decisioni della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia confermano un principio di particolare importanza: l’Amministrazione finanziaria non può far discendere da un errore formale, non incidente sulla spettanza dell’agevolazione, un effetto sostanzialmente decadenziale e sproporzionato, soprattutto quando l’errore non altera né l’oggetto dell’intervento agevolato né il quantum del credito. Le sentenze si segnalano, pertanto, per avere riaffermato la centralità dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa, contribuendo a delimitare il perimetro entro cui i controlli formali dell’Agenzia delle Entrate possono incidere sulla concreta fruizione dei benefici fiscali in materia di Superbonus e di agevolazioni fiscali in generale.

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