Massimale contributivo e prova dell’opzione: il Tribunale di Roma annulla un avviso INPS da oltre 115.000 euro

Massimale contributivo e prova dell’opzione: il Tribunale di Roma annulla un avviso INPS da oltre 115.000 euro

Con sentenza del 31 marzo 2026, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, nell’accogliere le difese di una primaria realtà operante nel settore della ristorazione collettiva, assistita dallo Studio Legale Labour & Public, ha annullato un avviso di addebito emesso dall’INPS per un importo complessivo superiore a euro 115.000, tra contributi, sanzioni e interessi.

La controversia è originata dalla contestazione, da parte dell’Istituto previdenziale, dell’applicazione, da parte del datore di lavoro, del massimale contributivo nei confronti di un lavoratore, sul presupposto che lo stesso non avesse validamente esercitato l’opzione per il sistema pensionistico contributivo, in assenza del relativo modello agli atti dell’Ente.

Il Consorzio ricorrente, assistito dallo Studio Legale Labour & Public, deduceva l’avvenuto valido esercizio dell’opzione da parte del lavoratore, mediante compilazione e sottoscrizione del modello previsto (modello AP09) e sua trasmissione all’INPS, con invio cumulativo unitamente ad altri dipendenti, a mezzo raccomandata A/R, secondo modalità all’epoca pienamente legittime. Si evidenziava, inoltre, come l’eventuale mancata rinvenibilità del documento negli archivi dell’Istituto non potesse essere posta a carico del datore di lavoro, trovando applicazione i principi di buona fede, affidamento e autoresponsabilità della pubblica amministrazione.

Nel corso del giudizio, l’istruttoria orale confermava integralmente la ricostruzione difensiva, accertando la compilazione e sottoscrizione del modello da parte del lavoratore, nonché la sua trasmissione all’INPS mediante raccomandata. A ciò si aggiungeva la coerenza dei flussi contributivi nel tempo, nei quali risultava applicato il massimale contributivo in relazione alla posizione del lavoratore interessato.

Il Tribunale di Roma, nel condividere la tesi difensiva sostenuta dallo Studio Legale Labour & Public, ha affermato alcuni principi di particolare rilievo. In primo luogo, ha ribadito che l’opzione per il sistema contributivo costituisce un atto unilaterale recettizio, che produce i propri effetti nel momento in cui giunge a conoscenza dell’ente destinatario, senza necessità di alcuna ratifica o accettazione da parte dell’INPS. Sotto altro profilo, il Giudice ha valorizzato la prova della spedizione della raccomandata, ritenendola idonea a fondare la presunzione di conoscenza dell’atto da parte dell’Istituto, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in assenza di prova contraria specifica.

Particolarmente significativa è stata, inoltre, l’affermazione secondo cui eventuali disfunzioni organizzative interne dell’ente previdenziale – quali la mancata conservazione della documentazione – non possono tradursi in un pregiudizio per il contribuente. Il Tribunale ha, infatti, evidenziato come la protratta inerzia dell’INPS, che per oltre un decennio aveva ricevuto flussi contributivi coerenti senza sollevare contestazioni, abbia ingenerato un affidamento qualificato nel datore di lavoro, meritevole di tutela.

In tale contesto, il recupero contributivo è stato ritenuto illegittimo anche alla luce dei principi di buona fede e correttezza che devono informare i rapporti tra amministrazione e privati.

In conclusione, la decisione si segnala per aver riaffermato, in materia previdenziale, la centralità del principio di affidamento e la necessità che le inefficienze organizzative della pubblica amministrazione non ricadano sui soggetti obbligati, contribuendo così a rafforzare la certezza dei rapporti giuridici tra imprese ed enti previdenziali. La pronuncia si distingue, inoltre, per la sua peculiarità rispetto a un diverso orientamento che si sta affermando nella giurisprudenza di merito, secondo cui l’esercizio dell’opzione richiede una manifestazione di volontà direttamente indirizzata all’INPS nell’ambito del rapporto previdenziale. Si tratta, tuttavia, di un indirizzo riferito a fattispecie non sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio, nel quale è stata positivamente accertata la rituale trasmissione dell’opzione all’Istituto mediante raccomandata.

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