Lo schema delle prestazioni accessorie ai sensi dell’art. 2345 c.c. esclude la sussistenza di un appalto e la responsabilità solidale

Lo schema delle prestazioni accessorie ai sensi dell’art. 2345 c.c. esclude la sussistenza di un appalto e la responsabilità solidale

Interessante pronuncia della Corte d’Appello di Messina, Sezione Lavoro, sent. n. 335 del 2021, pubblicata il 23 luglio 2021, che – accogliendo le difese dello Studio Labour & Public – ha escluso la sussistenza di un contratto di appalto di servizi fra due società e la conseguente responsabilità solidale di una delle due società verso i dipendenti dell’altra per crediti retribuitivi, tenuto conto che la fattispecie oggetto di causa e le prestazioni di lavoro rese dai ricorrenti erano da inquadrare nello schema giuridico delle prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c., applicabile anche alle società cooperative per il richiamo operato dall’art. 2516 del medesimo c.c.

Si tratta, come è noto, di un istituto codicistico molto particolare, in base al quale il rapporto di accessorietà si pone con l’obbligo dei conferimenti, che è primario obbligo dei soci; tale rapporto qualifica come obbligazione sociale anche quella inerente alle prestazioni che, non a caso, secondo la previsione normativa, trovano anch’esse la loro fonte nell’atto costitutivo, che esclude la sussistenza di un titolo distinto rappresentato da un contratto tra società e soci. E’ stato, infatti, ritenuto che le prestazioni del socio di società per azioni di cui all’art. 2345 c.c., a carattere accessorio e non rappresentate da conferimenti in denaro, ben possono consistere in attività personali simili a quelle di un prestatore d’opera, sicché la concreta prestazione di attività da parte del socio costituisce adempimento dell’obbligo sociale, anziché svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società (Cass., 7 aprile 1987, n. 3402; Cass., 15 novembre 1971, n. 3259).

Nonostante tra le due società in questione sussistesse un rapporto azionario in base al quale una delle due società era detentrice di azioni con prestazioni accessorie e vi fosse la qualificazione statutaria delle prestazioni rese dai soci come prestazioni di lavoro accessorie, alcuni dipendenti di quest’ultima società avevano fatto causa contro la società che deteneva la maggioranza delle azioni “ordinarie”, chiedendo nei confronti di quest’ultima l’accertamento di un contratto di appalto e la responsabilità solidale per le mancate retribuzioni percepite, oltre al versamento dei contributi previdenziali.

La Corte d’Appello di Messina, sulla scorta della documentazione prodotta ha ritenuto di escludere la qualificabilità del rapporto tra le due società in termini di contratto di appalto; ciò in quanto, come sostenuto dalla difesa dello studio Labour & Public e come evidenziato dalla Corte di Cassazione sez. I con sentenza del 8 novembre 2000 n. 14523, “sebbene le prestazioni accessorie, alle quali un socio di società per azioni sia tenuto, possano trovare la loro fonte anche in un contratto distinto da quello costitutivo della società, quando la materia è regolata dall’atto costitutivo (o dallo statuto), secondo la previsione dell’art. 2345 c.c., la fonte e la disciplina di quelle prestazioni sono in tale atto, e ciò vale a configurarle come oggetto di obbligazioni sociali, non già di un rapporto contrattuale distinto, del quale non è identificabile la struttura, visto che esso verrebbe a coincidere con il contenuto (sia pure non necessario, ma soltanto eventuale) dell’atto costitutivo medesimo”. Pertanto le prestazioni accessorie previste dallo statuto costituiscono adempimento di obbligazione sociale e non possono essere collegate ad un diverso e distinto rapporto. Le prestazioni accessorie ben possono consistere in prestazioni di opera che, per volontà stessa del legislatore, non possono aver luogo in conferimento ma solo essere oggetto, appunto, di prestazione accessoria, quando la loro esecuzione non trova causa in un rapporto di subordinazione con la società, bensì nel contratto sociale (in tal senso pure Cass. n. 3402/1987).

Sulla scorta di tale articolato ragionamento, la Corte d’appello di Messina, con la sent. n. 335 del 2021 citata ha rigettato la richiesta di accertamento della sussistenza di un appalto di servizi tra le due società e, di conseguenza, la responsabilità solidale tra le stesse per i crediti di lavoro vantati dai ricorrenti.

Studio legale Labour & Public – Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso – Prof. Avv. Antonio Lo Faro – Prof. Avv. Loredana Zappalà

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