Incarichi dirigenziali di alta specializzazione nel SSN e precedente rapporto convenzionale

Incarichi dirigenziali di alta specializzazione nel SSN e precedente rapporto convenzionale

L’anzianità del dirigente medico maturata durante il rapporto convenzionale non è computabile ai fini della corresponsione dell’indennità di posizione variabile e dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro.

Con sentenza n. 427 del 14 giugno 2021 la Corte d’Appello di Catania ha accolto l’appello presentato da una azienda sanitaria, rappresenta e difesa dallo studio Labour & Public, affermando il principio secondo il quale “L’anzianità di servizio necessaria per l’attribuzione degli incarichi di specializzazione è solo quella maturata quale lavoratore dipendente, essendo del tutto irrilevante il periodo antecedente l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego”.

La vicenda riguardava un dirigente medico che aveva usufruito della cosiddetta procedura di “riassorbimento” del personale medico specialistico operante in regime convenzionale di cui al comma 8, dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 il quale aveva previsto la “stabilizzazione” dei  medici  specialistici ambulatoriali (…) che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale  da  almeno  cinque  anni  con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che  alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il SSN, a domanda degli stessi e previo giudizio di idoneità, con inquadramento nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero.

Nel disciplinare detta forma di “stabilizzazione”, il medesimo comma 8, dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 citato, rinviava a un successivo Regolamento deputato a individuare i criteri per la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale.

Tale Regolamento è stato approvato nel 2001, con il D.P.C.M. dell’ 8 marzo 2001, il quale all’unico art. 1 ha stabilito che ai medici “stabilizzati” venisse riconosciuta una anzianità di servizio e di esperienza professionale nell’ambito dell’attività svolta nel SSN così calcolata:

  1) il servizio prestato in regime convenzionale doveva essere valutato con riferimento all’orario settimanale svolto, rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (38 ore settimanali);

  2) il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità, nell’ambito dei diversi rapporti orari di lavoro convenzionale fra loro compatibili, doveva ritenersi cumulabile nei limiti del massimale previsto in convenzione ai fini della determinazione dell’impegno orario settimanale complessivo e doveva essere valutato ai fini del calcolo dell’anzianità;

c) i certificati di servizio rilasciati dall’organo competente dovevano contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale complessivamente svolta per le attività di cui si tratta;

d) l’anzianità di servizio era utilizzabile anche ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa del SSN.

Il calcolo di tale anzianità, pertanto, era da intendersi funzionale alla determinazione del salario di ingresso (retribuzione individuale di anzianità), sia come anzianità di servizio e di esperienza professionale maturata.

Tale disposizione ha disciplinato anche le ricadute dell’effettuata “stabilizzazione” sulla materia del conferimento degli incarichi dirigenziali, limitandosi, tuttavia, a prevedere la rilevanza di tale anzianità di servizio ai soli fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

Solo per tali incarichi apicali – la direzione di una struttura complessa – l’anzianità di servizio anche in regime convenzionale, poteva pertanto acquisire una propria e autonoma rilevanza, in una procedura che comunque – all’epoca – manteneva elevati caratteri di fiduciarietà nella scelta del soggetto cui conferire l’incarico di direttore di struttura complessa.

Alla luce del quadro citato, secondo la Corte d’Appello di Catania, il D.P.C.M. 8 marzo 2001, art. 1, lett. b), laddove prevede il riconoscimento di “una anzianità di servizio e di esperienza professionale” nell’ambito dell’attività prestata nel SSN, reca una previsione di stretta interpretazione, limitata ai fini e agli effetti ivi previsti e non interpretabile in via estensiva; esso non consente il riconoscimento del periodo prestato durante il rapporto convenzionale ai fini della corresponsione dell’indennità di posizione variabile e dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro, come più volte statuito dalla Suprema Corte ( cfr. ordinanza n. 6015/2015 pronunciata in controversia avente ad oggetto l’indennità di esclusività e l’indennità di posizione variabile rivendicata da ex medici convenzionati assunti a tempo indeterminato). Sull’interpretazione dell’art. unico del D.P.C.M. 8 giugno 2001, la Cass. n. 13236 del 2009 ha affermato che tale disposizione, non accorda una piena equiparazione del servizio pregresso atteso che, al comma 1, lett. a), riconosce, ad ogni effetto giuridico ed economico, come salario di anzianità quanto già individualmente percepito nel rapporto di provenienza purché maturato in base allo stesso titolo, così da evitare un peggioramento del trattamento economico ove il medico avesse continuato a svolgere la medesima attività; mentre, quanto alla precedente anzianità di servizio e di esperienza professionale comunque svolta nell’ambito del S.S.N., al comma 1, lett. b), ne subordina il riconoscimento, ai soli effetti giuridici, ad una serie di parametri, specificamente indicati, relativi all’orario settimanale e all’anzianità di servizio.

La predetta anzianità non rileva invece ai diversi fini del diverso computo dell’anzianità necessaria per la corresponsione dell’indennità di posizione variabile e dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro.

Studio legale Labour & Public – Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso – Prof. Avv. Antonio Lo Faro – Prof. Avv. Loredana Zappalà

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