Responsabilità disciplinare degli autoferrotranvieri e obbligo di risarcimento per aver fumato durante il turno di lavoro causando danni ai mezzi aziendali

Responsabilità disciplinare degli autoferrotranvieri e obbligo di risarcimento per aver fumato durante il turno di lavoro causando danni ai mezzi aziendali

Con sentenza n. 478/2023 del 9 maggio 2023, il Tribunale civile di Velletri, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da una società di trasporto pubblico, assistita dallo Studio Legale Labour & Public, con il quale era stato richiesto l’accertamento della legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate ad una dipendente che, durante il turno di servizio, si era resa responsabile di una condotta gravemente negligente: la stessa aveva fumato alla guida del mezzo, causando danni ad altri veicoli nel parcheggio, nonché – successivamente – addossando la colpa a un collega.

Nella fattispecie esaminata, il Giudice del lavoro ha innanzi tutto ribadito la piena applicazione dell’Allegato A) al R.D. n. 148/1931 ai procedimenti disciplinari svolti nei confronti del personale autoferrotranviere sia con riguardo agli illeciti disciplinari tipizzati dagli artt. 37 e ss., sia delle correlate sanzioni disciplinari. Nello specifico, il Giudice del lavoro ha evidenziato come la giurisprudenza di legittimità sia concorde nell’escludere l’applicazione delle garanzie procedurali della L. n. 300/1970 e s.m.i. allo speciale procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri delineato dall’art. 53 dell’Allegato A al R.D. n. 148/1931 e s.m.i., giacché “il procedimento in questione – articolato in più fasi e comportante la possibilità, per il lavoratore incolpato, di esplicitare due volte le proprie difese (cioè sia dopo la prima contestazione disciplinare sia dopo il c.d. “opinamento” datoriale sulla sanzione da infliggere) – fornisce maggiori garanzie al predetto lavoratore incolpato rispetto alla disciplina generale del procedimento disciplinare di cui all’art. 7 della L. n. 300/1970 e s.m.i. (Cassazione civile , sez. lav., 03/07/2015 , n. 13654; Cassazione civile sez. lav., 07/03/2023, n. 6765)”.

Nell’accogliere le difese dispiegate dallo Studio Labour & Public, il Giudice ha poi accertato la rilevanza disciplinare della condotta posta in essere dalla lavoratrice, consistente nell’aver cagionato con negligenza danni agli automezzi aziendali (fattispecie tipizzata all’art. 42, punto 10, del R.D. citato) e nell’aver fumato alla guida dell’automezzo (fattispecie astratta disciplinata dall’art. 44, punto 5).

Secondo il Giudice adito, “la parte convenuta – nel fumare alla guida dell’automezzo (fino al momento dell’incidente) – ha quindi commesso una contravvenzione alle norme (statali e regionali) in materia di sanità pubblica e tale contravvenzione è stata facilitata dal ruolo di autista unico rivestito dalla stessa nello svolgimento della prestazione lavorativa, non essendo infatti presente sull’automezzo adibito al trasporto pubblico, guidato dalla parte convenuta, alcun soggetto avente l’autorità datoriale (e i correlati poteri gerarchici) per impedire all’autista di contravvenire alle norme suddette”.

Alla luce di tale ragionamento, il Giudice ha ritenuto applicabili al caso di specie due delle “speciali” sanzioni tipizzate dal regio Decreto, vale a dire la retrocessione e la proroga del termine normale per l’aumento dello stipendio o paga fino a un massimo di 6 mesi.

Il Giudice del Lavoro ha, pertanto, ritenuto proporzionata la sanzione disciplinare applicata dalla società datrice in quanto la stessa si era “limitata ad applicare le sanzioni disciplinari espressamente previste dal legislatore (ndr. Allegato A) R.D. 148/1931) in riferimento ad illeciti disciplinari parimenti tipizzati dallo stesso: ciò esclude in radice la sproporzione lamentata”. Con riguardo, infine, alla domanda proposta dalla società datrice nei confronti della lavoratrice per il risarcimento dei danni cagionati agli automezzi aziendali a seguito dell’incidente causato della sua condotta negligente, il Giudice adìto ha dichiarato la propria competenza funzionale e, richiamando i principi di cui all’art. 1218, 1176 e 2014 c.c., ha accertato il diritto della società di trasporto pubblico di ottenere dalla parte convenuta il risarcimento del danno patrimoniale cagionato, liquidato nella misura di euro 12.940,63, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Labour & Public – Studio legale e di consulenza – Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso – Prof. Avv. Antonio Lo Faro – Prof. Avv. Loredana Zappalà

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